Cessione del credito: come funziona?
La cessione del credito permette ad un creditore (cedente) di cedere ad un terzo (detto cessionario) il suo diritto a riscuotere il credito dal debitore (ceduto). In sostanza questo contratto consente al creditore di sostituire a sé un soggetto terzo ed estraneo all’originario rapporto instaurato con il debitore.
La cessione del credito è regolata dagli artt. 1260 e ss. codice civile. Secondo la legge il contratto di cessione del credito si perfeziona attraverso il consenso del cedente e del cessionario, senza necessità del consenso del debitore ceduto.
Il terzo cessionario acquisisce, con il contratto di cessione, oltre al diritto di credito, anche i rischi ad esso connesso. I rischi della cessione di un credito sono di due tipi:
• l’inesistenza del credito, come, per esempio, nel caso in cui credito sia sorto da un contratto successivamente dichiarato nullo e annullato;
• il successivo inadempimento del debitore.
Per evitare questi rischi il creditore ceduto può essere obbligato a fornire ulteriori garanzie.
Esistono due modalità di cessione del credito:
- nella cessione pro soluto, il creditore che trasferisce il credito è responsabile della sola esistenza e validità dello stesso al momento della cessione;
- nella cessione pro solvendo, invece, il creditore che trasferisce il credito è responsabile non anche della solvibilità del debitore ceduto. In caso di mancato pagamento da parte del debitore, il cessionario può chiedere il pagamento, totale o parziale, al creditore che gli ha trasferito il credito.
FONTE:http://www.diritto.it/articoli/civile/ventura.html
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=1632











